Statute

B.IT.S.
Società Italiana di Bioinformatica


Bioinformatics Italian Society

STATUTO DELLA
“Società Italiana di Bioinformatica – Bioinformatics Italian Society (BITS)”

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art.1
Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione “Bioinformatics Italian Society ETS in sigla "BITS ETS ", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Regolamento, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Art.2
L'Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II

FINALITA' SCOPI E ATTIVITA'

Art.3

L'Associazione è una associazione senza scopo di lucro. Gli scopi della Società sono:

  1. promuovere e sostenere la ricerca e la conoscenza nel campo della Bioinformatica;

  2. facilitare i contatti tra i Bioinformatici al fine di intraprendere iniziative comuni a livello sia nazionale sia internazionale;

  3. promuovere e sostenere la didattica della Bioinformatica nell'Università e in ogni altra sede opportuna;

  4. stabilire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche nazionali e con Società di Bioinformatica di altri Paesi.

  5. collaborare con organismi ed istituzioni pubbliche e private per lo sviluppo della Bioinformatica in Italia.

Art.4

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

• Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• Lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

• Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

• Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

• Lett. k) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale, scientifico;

• Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

• Lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

• Lett. v) promozione della cultura della legalità.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

 - Assistenza ed educazione
 - Formazione
 - Impegno internazionale
 - Rapporti con Enti Pubblici
 - Attività di coordinamento ed organizzazione di eventi.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.
L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art.5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti.
L'Associazione è aperta a tutti coloro, italiani o di altra nazionalità che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione di nuovi soci è demandata al Consiglio Direttivo della Società secondo le modalità previste nel Regolamento Generale dell’Associazione. Il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art.7

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.
L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) essere in regola con i versamenti della quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili ne restituibili.

Art.8

La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;

c) mancato pagamento della quota annuale associativa per un numero consecutivo di 3 anni: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale triennale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria degli associati delibera l'esclusione dell'associato con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.9

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica.

Art.10

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere il Presidente;

f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre essere pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. La partecipazione all’Assemblea può avvenire anche a mezzo strumenti informatici. Le riunioni dell’assemblea possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video-collegati, alle seguenti condizioni:

 - che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli event assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.11

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre volte.
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono svolte da Consiglieri, nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare all’interno del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento. Il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario da scegliere tra esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica nell'ambito bioinformatico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  2. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  3. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  4. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

  5. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

  6. decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

  7. deliberare la convocazione dell'Assemblea;

  8. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con collaboratori e consulenti esterni;

  9. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

  10. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

  11. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  12. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

  13. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico composto da associati, ai quali delegare il coordinamento di gruppi di lavoro su argomenti specifici di interesse per gli associati.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art.12

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art.13

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.
L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita il controllo contabile;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.14

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.


Art.15

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.


Art.16

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.17

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

a) Quote e contributi degli associati;

b) Eredità, donazioni e legati;

c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) Eventuali disavanzi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera occasionale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

2) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea degli associati disponga di non destinare all'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art.18

L'esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
Gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere mai distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento rivestano la caratteristica di enti non commerciali regolarmente iscritti nel registro nazionale e che condividano le finalità istituzionali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

Art.19

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.20

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.