B.IT.S.
Società Italiana di Bioinformatica
Bioinformatics Italian Society
Articolo 1 - Istituzione della Società Italiana di Bioinformatica
La Società Italiana di Bioinformatica (Bioinformatics Italian Society o B.IT.S) è un'associazione che si propone il compito di riunire i Ricercatori interessati alla Bioinformatica, intesa come scienza multidisciplinare che affronta lo studio dei problemi biologici a livello molecolare e cellulare, utilizzando metodi e modelli informatici e computazionali. La B.IT.S. non ha fini di lucro.
Articolo 2 - Scopi
Gli scopi della Società sono:
- promuovere e sostenere la ricerca e la conoscenza nel campo della Bioinformatica;
- facilitare i contatti tra i Bioinformatici al fine di intraprendere iniziative comuni a livello sia nazionale sia internazionale;
- promuovere e sostenere la didattica della Bioinformatica nell'Università e in ogni altra sede opportuna;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre società scientifiche nazionali e con Società di Bioinformatica di altri Paesi.
Articolo 3 - Organi
Gli organi della Società sono: il Presidente, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere. Può essere altresì nominato un Presidente Onorario. Tutti gli incarichi sono gratuiti.
Articolo 4 - Soci
Dell'Associazione possono far parte le persone con un interesse attivo e comprovato in Bioinformatica. L'ammissione di Soci è demandata al Consiglio Direttivo della Società, su proposta di almeno un socio che presenta un curriculum scientifico dei candidato. Le modalità d’accesso, i poteri e gli obblighi sono definiti nel Regolamento. La quota di iscrizione è fissata dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 5 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dai Consiglieri, in numero di 5. Le elezioni del Presidente e dei Consiglieri sono fatte ogni 2 (due) anni dall'Assemblea dei Soci. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono svolte da Consiglieri, nominato/i dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario da scegliere tra esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica nell'ambito bioinformatico. È competenza del Consiglio Direttivo la definizione di un Regolamento, la determinazione dei programmi e l'adozione dei provvedimenti necessari o utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento della Società e per l'attuazione degli scopi associativi. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è data notifica mediante verbale redatto su un apposito registro.
Articolo 6 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in occasione della riunione scientifica annuale della Società. Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente dopo richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci.
Articolo 7 - Modalità di votazione
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, il cui numero non dovrà essere inferiore alla metà più uno dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) sono prese a maggioranza dei votanti; sono ammesse le deleghe. Fanno eccezione le votazioni per le modifiche di Statuto, che devono essere prese a maggioranza di 2/3 dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea all'uopo convocata.
Articolo 8 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote d'iscrizione e dalle quote annuali associative versate dagli associati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti pubblici, di Aziende e di privati cittadini;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio o con avanzi di gestione;
- dai proventi di iniziative, attività e prestazioni attuate o promosse dagli organi amministrativi, anche in collaborazione eventuale con strutture pubbliche e private.
L'intero patrimonio è vincolato esclusivamente al conseguimento delle attività istituzionali o direttamente connesse. Tutte le spese sostenute dovranno avere un'adeguata copertura finanziaria attingibile dal patrimonio dell'Associazione.
Articolo 9 - Decadenza dei Soci
La qualifica di socio, oltre che per decesso, si perde:
- per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- per il mancato pagamento della quota annuale associativa per un numero consecutivo di 3 anni;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non sono rimborsabili.
Articolo 10 - Durata dell'Associazione
L'Associazione durerà fintanto che l'assemblea ne delibererà lo scioglimento o accerterà l'impossibilità di perseguire i propri scopi. Contestualmente allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci deciderà la destinazione di eventuali residui di patrimonio, che dovranno comunque essere devoluti ad istituzioni, associazioni o società ONLUS finalizzate alla ricerca scientifica.