Rules

B.IT.S.
Società Italiana di Bioinformatica

Bioinformatics Italian Society

 

Art. 1 - Requisiti per essere ammessi all'associazione.

Per l'ammissione alla Società di Bioinformatica Italiana, i candidati Soci devono inviare la domanda al Segretario in carica su apposito modulo, aggiungendo la seguente documentazione:

Curriculum Vitae con documentazione dello svolgimento di attività di Ricerca o Lavorativa di almeno 2 anni, su argomenti inerenti la bioinformatica. L’attività deve essere preferibilmente testimoniata da elementi quali pubblicazioni, in cui si evinca il contributo individuale, in ambito Bioinformatico o di Biologia Computazionale, o parte di una scuola di dottorato inerente o esperienza in ambito di ricerca industriale.

Ogni domanda di associazione come Socio deve essere corredata dalla firma di presentazione di 1 Socio in regola con il pagamento della quota associativa e facente parte dell’associazione da almeno 3 anni.

Le domande di ammissione vengono valutate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio si riunisce trimestralmente per valutare le richieste di associatura. Le domande di associatura possono essere accettate o rifiutate dal Consiglio Direttivo senza esposizione delle motivazioni e la valutazione del Consiglio è inappellabile. In caso di non accettazione dell’ associatura è possibile ripresentare domanda dopo 1 anno. Ogni Socio può supportare annualmente due candidature.

La quota di iscrizione per i Soci viene stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 – Il Presidente

Il Presidente della BITS è eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. Le candidature devono essere presentate con il sostegno di almeno 10 Soci, ovvero su proposta del Consiglio Direttivo.

Alla prima votazione, viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i primi due candidati ovvero tra i candidati che abbiano conseguito il primo e il secondo maggior numero dei voti. Viene eletto il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti. Nel caso in cui ci sia un unico candidato, è comunque necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente può essere riconfermato nella carica per un massimo di tre mandati.

 

Art. 2 bis – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato su proposta del Presidente appena eletto con il voto unanime dei Soci intervenuti all'Assemblea. Ha potere consultivo. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata del mandato del Presidente che ne ha proposto la nomina.

 

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro Consiglieri più il Presidente, eletti tra i Soci, e durano in carica tre anni. La carica è rinnovabile.

Nel contesto dell’elezione del Direttivo, si auspica un raggiungimento della parità di genere.

Alla scadenza del mandato, l'Assemblea procede al rinnovo dei Consiglieri votando sulle candidature presentate dal Consiglio Direttivo, o da 6 Soci. Si auspica che i candidati siano in numero superiore ai posti vacanti. Non sono ammesse liste. Le candidature sono individuali. Ogni Socio avente diritto al voto esprime un'unica preferenza ovvero due preferenze se il numero dei Consiglieri da rinnovare è superiore a tre. Il voto è segreto. Non sono ammesse deleghe.

In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi altra ragione, il Consiglio Direttivo può comunque funzionare con almeno tre membri. L’Assemblea elegge i Consiglieri mancanti nella prima seduta utile. All'elezione si procede con le modalità indicate al comma 2.
Vengono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i candidati a pari merito.

 

Art. 4 – L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è convocata dal Presidente preferibilmente a mezzo di posta elettronica almeno una volta all’anno con un preavviso di non meno di trenta giorni. Il preavviso non è necessario se sono presenti tutti i Soci.

All’Assemblea si partecipa personalmente; sono ammesse deleghe solo per questioni su cui i Soci hanno potuto ricevere dal Consiglio Direttivo con almeno due settimane di anticipo una dettagliata relazione scritta. Le deleghe sono escluse in caso di votazioni per il rinnovo delle cariche.

Il Socio può delegare un altro Socio, che può partecipare all’Assemblea con al massimo due deleghe. Il Socio che intende delegare un altro Socio a rappresentarlo in Assemblea deve far pervenire la delega per iscritto, anche tramite posta elettronica, al Segretario almeno tre giorni prima dell’Assemblea.

Su specifica delibera del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può essere svolta anche per via telematica.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

I Soci morosi non sono eleggibili ad alcuna carica né possono votare.

 

Art. 5 – Modalità di divulgazione degli scopi dell’Associazione

Gli scopi dell’Associazione vengono principalmente divulgati tramite la pagina web https://www.bioinformatics.it, e nel corso dei Convegni organizzati annualmente dall’Associazione.